
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, introduce disposizioni specifiche volte a garantire maggiore sicurezza agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
L’articolo 7 del decreto interviene sulla legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo il nuovo comma 784-novies. La norma stabilisce che le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante. La finalità è garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi, coerente con la funzione prevalentemente orientativa dei percorsi scuola-lavoro.
Il decreto interviene anche sull’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L’articolo 7, comma 1 del nuovo decreto-legge n. 159/2025 stabilisce una interpretazione autentica delle disposizioni vigenti, chiarendo che la tutela INAIL si applica anche agli eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dello studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e viceversa. Tale estensione assicurativa garantisce una copertura completa per gli studenti durante l’intero percorso formativo, comprendendo gli infortuni in itinere.







